Art. 5.
(Fondo per gli spazi pubblici).

      1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare alle attività dello spettacolo da vivo, per la realizzazione di:

          a) residenze multidisciplinari di gestione pubblica;

          b) sale teatrali;

          c) sale di registrazione e di esecuzione musicali;

 

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          d) laboratori per artisti.

      2. A valore sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati contributi destinati a progetti promossi da regioni, province o comuni, anche in forma associata, allo scopo di:

          a) incentivare la riqualificazione di spazi urbani in disuso per finalità culturali e sociali;

          b) sostenere la creazione di una rete di strutture pubbliche destinate alle attività dello spettacolo, in particolare delle associazioni, delle cooperative e delle realtà imprenditoriali giovanili.

      3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'onere finanziario dei progetti di cui al medesimo comma 2. I progetti costituiscono parte della programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo, realizzata attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, nell'ambito della Conferenza unificata, allo scopo di determinare le priorità di accesso dei progetti ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1.